(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 65 del 13 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 4 della legge regionale 27 giugno 1996 n. 46 e' aggiunto il seguente sesto comma: "6. Sono beneficiari altresi' gli esercenti le libere professioni. La domanda di contributi in conto interessi deve essere presentata alla Fidi Toscana S.p.a., corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 contenente l'indicazione dei danni subiti, dal numero di partita I.V.A. e dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di redditi dell'anno 1995. Per le attivita' professionali iniziate dopo l'1 gennaio 1996, nella dichiarazione di cui sopra, in luogo dell'avvenuta dichiarazione dei redditi, deve essere indicato il volume di affari presunto dichiarato in occasione della richiesta della partita I.V.A.".