(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 65
                         del 13 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  All'articolo  4  della  legge regionale 27 giugno 1996 n. 46 e'
aggiunto il seguente sesto comma:
  "6. Sono beneficiari altresi' gli esercenti le libere  professioni.
La  domanda  di  contributi in conto interessi deve essere presentata
alla Fidi Toscana S.p.a., corredata da una dichiarazione  sostitutiva
di atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n.
15  contenente  l'indicazione dei danni subiti, dal numero di partita
I.V.A. e dell'avvenuta presentazione della dichiarazione  di  redditi
dell'anno  1995.  Per  le  attivita'  professionali iniziate dopo l'1
gennaio  1996,  nella  dichiarazione   di   cui   sopra,   in   luogo
dell'avvenuta  dichiarazione  dei  redditi,  deve  essere indicato il
volume di affari presunto dichiarato  in  occasione  della  richiesta
della partita I.V.A.".